Benché il decreto faccia riferimento alle spese sostenute a partire dal I Luglio 2020, ad oggi ancora siamo in attesa dei provvedimenti attuativi che consentano di avviare la procedura per l’ottenimento di questo grosso vantaggio.
In data 9 Luglio 2020 il Superbonus è stato approvato con voto di fiducia alla Camera; ora restiamo in attesa (in tempi speriamo rapidi) dell’approvazione del Decreto Rilancio in Senato.
Ma vediamo intanto quali sono state le modifiche più importanti (per il momento):
- È stato eliminato il vincolo che le persone fisiche possano beneficiare del bonus esclusivamente sull’abitazione principale: potranno invece beneficiare della detrazione per gli interventi sul numero massimo di due unità immobiliari (resta il riconoscimento delle detrazioni per lavori sulle parti comuni dell’edificio).
- Sono state escluse dalle agevolazioni fiscali le unità immobiliari come castelli, palazzi di pregio storico o artistico, abitazioni di tipo signorile e abitazioni in ville (come da categorie catastali)
- Modifiche agli interventi cosiddetti MASTER o “trainanti”:
Interventi di isolamento termico delle superfici opache che occupino il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari (che sia indipendente o disponga di almeno un accesso indipendente). Il requisito rimane l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali.
Tetti di spesa per isolamento termico 1. non superiore a € 50.000 per edifici unifamiliari o unità immobiliari site in edifici plurifamiliari che abbiano almeno un ingresso indipendente 2. € 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (per edifici da 2 a 8 unità immobiliari) 3. € 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (per edifici da 8 a più unite immobiliari).
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore (ivi compresi impianti ibridi o geotermici) anche all’installazione di impianti fotovoltaici, o a collettori solari. Tetti di spesa per impianti di climatizzazione 1. € 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari 2. € 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Valido anche per le spese relative a smaltimento e bonifica di impianto sostituito.
- Per quanto riguarda gli interventi SLAVE o “di accompagnamento” sono confermati tutti gli interventi di efficientamento energetico che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi Master. Il requisito minimo per gli interventi SLAVE rimane che vi sia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari poste all’interno di edifici plurifamiliari che abbiano almeno un ingresso indipendente; ove ciò non sia possibile, deve esserci il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare tramite APE (prima e dopo l’intervento).
Altre novità
– il superbonus è valido anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione
– È stata inoltre estesa la super detrazione ad altri beneficiari:
- Condomini
- Persone fisiche su unità immobiliari
- Gli istituti autonomi case popolari (per gli interventi effettuati da IACP le detrazioni si applicano anche alle spese sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022).
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Organizzazioni sociali senza scopo di lucro
- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
– Come ultima modifica, segnaliamo che la detrazione per gli interventi di efficienza energetica è ridotta al 50% per le spese (sostenute dal 1° gennaio 2018) relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE). Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
Un pensiero riguardo “AGGIORNAMENTI: DECRETO ECOBONUS 2020”